di PartecipAzione Cittadini Rovereto
Sappiamo che i risultati delle analisi dell’APPA riguardanti la qualità delle acque del Rio Coste (il corso d’acqua che lambisce lo stabilimento Sandoz) sono stati consegnati dall’APPA all’amministrazione comunale di Rovereto in data 28 settembre 2009 e non sono stati diffusi tempestivamente ai media e ai cittadini. L’amministrazione ha comunicato i dati solo al consigliere Pozzer che ne aveva fatto richiesta formale e solo venerdì pomeriggio 9 ottobre alla vigilia della chiusura della campagna referendaria e del silenzio di propaganda imposto dalla legge. Questo ha impedito la sua comunicazione ai media e ai comitati referendari che avrebbero potuto diffondere i dati per arricchire le informazioni e il dibattito sul referendum che riguarda la questione ambientale legata alla Sandoz.
L’associazione PartecipAzione CittadiniRovereto considera molto grave questa mancata diffusione dei dati in quanto l’assenza di informazioni costituisce un grave impedimento alla formazione dell’opinione pubblica e quindi al buon funzionamento della democrazia.
Quali sono i motivi che hanno impedito all’assessore Zuccatti di comunicare per 12 giorni, i giorni cruciali della campagna referendaria, i risultati delle analisi dell’APPA?
Ricordiamo che il sindaco ha obblighi di tutela della salute pubblica.
In attesa di una risposta chiarificatrice da parte dell’assessore e della giunta, riteniamo di dover rivolgerci nei prossimi giorni al Difensore Civico.
Nei prossimi giorni, inoltre, valuteremo i risultati ufficiali delle analisi con dei tecnici competenti; nel frattempo trascriviamo il giudizio finale dell’APPA riferito al Punto di Prelievo Campionatore Automatico Sandoz – 6
Giudizio: Il valore del parametro COD supera il limite fissato dalle norme vigenti per uno scarico in acqua superficiale: si rileva presenza di fanghi in sospensione.
Il parametro COD è di 195 mg/l rispetto al limite fissato per legge di 100 mg/l e il PH è 8.



































D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999
1.2 Acque reflue industriali
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva TABELLA 3 o alle relative norme DISPOSTE DALLE REGIONI ai sensi dell’articolo 28 comma 2.
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28. Criteri generali della disciplina degli scarichi
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell’esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi
ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui
all’allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in
ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Per le sostanze indicate nelle
tabelle 1, 2, 5 e 3/A dell’allegato 5, le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nel medesimo allegato 5.
I limiti indicati in tabella 3, per le acque reflue industriali, sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. L’autorità preposta al controllo, al fine di verificare le fasi più significative del ciclo produttivo, può effettuare il campionamento su tempi più lunghi.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 28 comma 2, tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove definito, della persistenza, bioaccumulabilità e della pericolosità delle sostanze, nonché della possibilità di utilizzare le migliori tecniche disponibili, le regioni stabiliscono opportuni limiti di emissione in massa nell’unità di tempo (kg/mese).
Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì i limiti di concentrazione indicati nelle tabella 3 allo scarico finale.
Tra i limiti di emissione in termini di massa per unità di prodotto, indicati nella tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, in termini di massa nell’unità di tempo valgono quelli più cautelativi.
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Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.
SOSTANZE unità di misura Scarico in acque superficiali
pH 5,5-9,5
Solidi sospesi totali mg/L < 80
BOD5 (come O2) mg/L < 40
COD (come O2) mg/L < 160
SE IN ITALIA SONO IN VIGORE 66.000 LEGGI CONTRO LE 8.000 DELLA GERMANIA – PER ESEMPIO – E’ PROPRIO PERCHE’ NEL NOSTRO PAESE L’UNICA LEGGE VALIDA E’ QUELLA DEL FURBACCHIONE CHE IN BARBA A TUTTI LA FA SEMPRE FRANCA. O COMUNQUE CI PROVA.
COME DISSE L’AVV.GHEDINI ALL’INDOMANI DELL’ESITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL LODO ALFANO: LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI MA NON NECESSARIAMENTE LA SUA APPLICAZIONE…
EBBENE, ANCHE IN QUESTO CASO E’ TUTTO DA VEDERE COME INTERPRETARE L’ART.28 COMMA 2 DEL D.LGS 152/99 -TESTO QUADRO SULLA QUALITA’ DELLE ACQUE REFLUE: QUALI SONO I LIMITI PATTUITI DA P.A.T. ED INDUSTRIA RELATIVAMENTE AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER SCARICO DEL REFLUO IN ACQUE SUPERFICIALI …
IL COMPROMESSO, LA SOLITA SUBDOLA TATTICA DI CHI NON HA IL CORAGGIO DI PERSEGUIRE IL VERO ED IL GIUSTO!
Stranamente questo e’ il post meno commentato, eppure qualche questione la solleva…
Grazie ad Anna per la tempestiva e opportuna integrazione
[...] L’ultimo bastone tra le ruote ai cittadini: il silenzio di Zuccatti sulle analisi del Rio Coste [...]