in attesa di sapere cosa questa amministrazione pensa dell’inquinamento della Sandoz (a parte il fatto che ce l’ha tenuto nascosto per 12 giorni prima della campagna referendaria vedi qui e qui), ecco l’opinione di un Avvocato, Giampiero Dal Ri. Spero che queste considerazioni sollecitino ulteriori riflessioni dei nostri amministratori, dei nostri consiglieri comunali e nei nostri giudici, che saremmo felici di ospitare qui.
RIFLESSIONI SUL TEMA DEI C.D. REATI AMBIENTALI
La legislazione in materia ambientale dovrebbe rappresentare per uno stato moderno e sensibile alla salvaguardia dell’ambiente e del diritto alla salute, uno dei punti cardine di una politica moderna ed attenta ai reali bisogni dei cittadini e anche delle imprese che operano sul territorio. La salvaguardia dell’ambiente è sicuramente un dovere dei singoli nell’interesse collettivo e per le imprese potrebbe rappresentare una buona opportunità di sviluppo economico. In tale ottica, accanto a sistemi di controllo severi e oculati sull’attività delle imprese ai fini di prevenire i c.d. reati ambientali, ben potrebbero essere previsti incentivi fiscali a favore di quelle imprese sensibili a sviluppare concretamente la loro attività nell’osservanza di protocolli di rispetto ambientale chiari e puntuali.
Si tratta di un tema in realtà molto complesso, basti solo rammentare che l’oggetto della tutela ambientale comprende moltissime materie che vanno dall’inquinamento acustico, atmosferico, idrico, elettromagnetico, da rifiuti, ma passa anche da una complessa rivalutazione del concetto di territorio, di tutela delle bellezze naturali, dei beni ambientali, della flora, della fauna, dei corsi d’acqua, del mare ecc..
Una complessità di materie che dovrebbe trovare una regolamentazione unica in un “corpus juris” ispirato ad organicità normativa e che dovrebbe tenere conto degli indirizzi giurisprudenziali che si sono consolidati negli anni: il precetto dovrebbe essere espresso con chiarezza e determinatezza e la sanzione, sia amministrativa che penale, dovrebbe essere adeguata alla violazione della legge, nel rispetto del principio di proporzionalità ed efficacia della pena.
Il Decreto Legislativo 256/2006 – il c.d. Codice dell’Ambiente – non sembra rispettare le esigenze predette, soprattutto perché non prevede delle sanzioni penali adeguate per comportamenti che possono ledere non solo l’integrità del singolo ma l’intera collettività. I reati previsti dal Decreto 256/2006 sono infatti di natura contravvenzionale e del tutto inadeguati a rispondere ai fenomeni gravi di inquinamento e distruzione delle risorse ambientali, per i seguenti motivi: sanzioni troppo leggere, termini di prescrizione brevi, effetto deterrente scarso, strumenti investigativi poco efficaci, non possibilità di punire il tentativo di reato ma solo il reato compiuto. L’ideale sarebbe prevedere dei reati delittuali e non solo contravvenzionali: validi deterrenti sarebbero rappresentati solo da sanzioni penali adeguate e multe esemplari. Denaro e carcere insomma, come previsto negli Stati Uniti.
Comportamenti quali le emissioni in atmosfera di inquinanti senza alcuna autorizzazione, l’inquinamento di falde acquifere o corsi d’acqua superficiali, smaltimenti illeciti di rifiuti pericolosi, non possono essere considerati dal legislatore alla stregua di una violazione di prescrizioni di una autorizzazione già ottenuta, oppure di un superamento dei limiti temporali di un deposito temporaneo di rifiuti: sembra quasi che la legge non proibisca l’inquinamento ma si limiti a regolamentarlo…
Se la legislazione è abbastanza in ritardo, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale ha tentato di estendere il delitto di danneggiamento previsto dall’art. 635 del codice penale anche al patrimonio ambientale, soprattutto per quanto riguarda il caso della tutela delle acque superficiali, affermando il principio in base al quale, indipendentemente dalle violazioni formali alla normativa di settore “chi con uno scarico crea un danno reale e sostanziale su un corso d’acqua risponde anche del reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche” previsto dall’art. 635 comma 2, n. 3, del codice penale, una tutela un po’ più concreta quindi, anche se ancora insufficiente…
Ultimo, ma non per importanza, punto. Chi controlla? E se ci si trova di fronte ad una notizia di “reato ambientale” cosa si può fare ?
Fra i soggetti abilitati a svolgere funzione di controllo in prima fila ci sono i Carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico), da un punto di vista tecnico su scala locale c’è l’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) in Provincia di Trento denominata APPA, e poi non dimentichiamo il Sindaco, massima autorità a protezione della salute dei cittadini nell’ambito del territorio comunale.
L’art. 347 del codice di procedura penale prevede l’obbligo della Polizia Giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, di riferirla senza ritardo al Pubblico Ministero. Quest’obbligo è riconducibile anche a quei soggetti che, ai sensi dell’art. 55 comma 3 del codice di procedura penale, sono assimilabili alla polizia giudiziaria in quanto svolgono la funzione di ufficiale e/o agente di polizia giudiziaria. Seppur nell’ambito del suo limitato potere di controllo e di prevenzione dei reati ambientali, l’APPA, come peraltro in passato successo per le Asl, dovrebbe essere annoverabile fra quei soggetti richiamati dall’art. 55 comma 3 del codice di procedura penale. Naturalmente è dovere dell’Amministrazione che ha ordinato i controlli notiziare il PM di eventuali notizie di reato.
In ogni caso nel momento in cui una notizia di reato è pubblica, come ad es. nel caso di pubblicazione di dati che rilevano inquinamenti fuori controllo, il Pubblico Ministero competente si può naturalmente procede d’ufficio ed esercitare l’azione penale aprendo un fascicolo ed iniziando le indagini preliminari.
Giampiero

































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