di Paolo Michelotto
mi è arrivata tramite raccomandata la delibera con la quale Dellai e la sua giunta ha dato l’ok al nuovo inceneritore della Sandoz.
Il 30 dicembre 2009 è stato un giorno particolarmente impegnativo per la giunta provinciale, visto che ha emanato 122 delibere. Se ci avesse messo 5 minuti ciascuna, avrebbe impiegato 610 minuti, ossia 10 ore (vai qui e inserisci giorno 30/12/09 per verificare)
Questo è impossibile. Le riunioni di giunta durano molto meno. Quindi significa che le delibere non sono state affatto discusse quel giorno, ma solo firmate. Firmate con un ritmo da crampo alle mani. Le decisioni erano già state prese. Alla faccia di chi pensa che i nostri “rappresentanti” discutano con competenza e accuratezza le cose che firmano. Magari!
Bello il punto verso la fina in cui si parla della expertise del prof. Perin che dice che tutto è ok. Ci mancherebbe altro. Il prof. Perin è stato pagato dalla Sandoz per fare quell’expertise. Non dai cittadini o dal comune. Come se Ghedini dicesse che Berlusconi è un delinquente. E’ il suo avvocato…
Che razza di opinione può essere una opinione pagata dall’azienda che chiede l’inceneritore? Ovvio che se il prof. Perin fosse stato contrario, la Sandoz si sarebbe rivolto ad un altro, e ad un altro, fino a trovare una “expertise” a suo favore. Mah!
Comunque ecco il testo della delibera che si trova anche qui scrivendo delibera numero 3257:
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Il giorno 30 Dicembre 2009 ad ore 10:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
| PRESIDENTE | Lorenzo Dellai | |
| Presenti: | VICE PRESIDENTE | Alberto Pacher |
| ASSESSORI | Marta Dalmaso | |
| Mauro Gilmozzi | ||
| Lia Giovanazzi Beltrami | ||
| Tiziano Mellarini | ||
| Alessandro Olivi | ||
| Franco Panizza | ||
| Ugo Rossi | ||
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il relatore comunica,
In data 29 ottobre 2008 è stato depositato presso l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – Unità Organizzativa per la valutazione di impatto ambientale (ora Ufficio per le valutazioni ambientali del Servizio Valutazione ambientale) – il progetto preliminare denominato “Impianto di recupero mediante processo di co-combustione nello stabilimento Sandoz”, nel Comune di Rovereto, proposto dalla ditta Sandoz Industrial Products S.p.A., con il relativo studio di impatto ambientale.
In data 14 novembre 2008 è stato pubblicato l’avviso dell’avvenuto deposito del progetto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dando inizio alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.
Il progetto appartiene alla tipologia 11.b) VI della tabella allegata al regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 28/1988 ed è soggetto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.
Il Servizio Valutazione ambientale ha condotto l’istruttoria ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e dell’art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, inviando richiesta di pareri alle strutture provinciali ed alle Amministrazioni pubbliche competenti per materia.
L’impianto di produzione industriale della ditta Sandoz rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 86/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), ai sensi del quale è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale con provvedimento del Dirigente del Settore tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di data 27 dicembre 2005 prot. n. 2300/05, successivamente aggiornata con provvedimento di data 26 settembre 2006 prot. n. 1527/06. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, il nuovo progetto di recupero mediante processo di co-combustione è da ritenersi una modifica sostanziale dell’impianto industriale e pertanto soggetto a riesame della stessa autorizzazione integrata ambientale.
Nel caso di un progetto di massima, l’art. 15 bis del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante la disciplina di coordinamento tra la procedura di rilascio dell’AIA ed il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, dispone che l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata in coerenza con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale di pronuncia di compatibilità ambientale e che il termine per la conclusione dell’istruttoria è fissato in centoquaranta giorni, fatti salvi i periodi di sospensione per motivate esigenze istruttorie.
Nel rapporto istruttorio si precisa che, per quanto riguarda la pubblicità e la partecipazione pubblica, sono state osservate le disposizioni stabilite dalla l.p. n. 28/1988, curando i relativi adempimenti alle sole finalità del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, in quanto la domanda di compatibilità ambientale non recava l’indicazione della necessità di coordinamento con la procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Durante l’istruttoria sono pervenute osservazioni scritte, ai sensi dell’art. 4 della l.p. n. 28/1988, formulate dall’associazione “PartecipAzione – cittadini di Rovereto” e da alcuni cittadini di Rovereto, anche in occasione e a seguito dell’assemblea pubblica tenutasi il 19 gennaio 2009 presso la sala della Filarmonica di Rovereto. Le osservazioni sono state attentamente analizzate alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, come illustrato nel capitolo 5.2 del rapporto istruttorio, al quale si rinvia per un’ampia e approfondita disamina delle osservazioni stesse e delle relative controdeduzioni.
L’istruttoria è stata sospesa in data 1 gennaio 2009, fino al 29 aprile 2009, per richiesta di integrazioni da parte delle strutture interessate. A causa della complessità delle indagini istruttorie, tenuto anche conto dell’intenso dibattito pubblico sviluppatosi intorno al progetto, e considerata la necessità di acquisire i pareri sulle integrazioni progettuali, pervenuti in ritardo, l’istruttoria si è conclusa oltre i termini normativamente previsti.
A chiusura dell’istruttoria, in data 4 dicembre 2009 è stato depositato alla segreteria del Comitato provinciale per l’ambiente il rapporto istruttorio, corredato dalla relativa documentazione. Nelle conclusioni del rapporto istruttorio si propone al Comitato provinciale per l’ambiente di esprimere parere positivo di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto delle mitigazioni contenute nello studio d’impatto ambientale e della prescrizione emersa dall’istruttoria.
In data 10 dicembre 2009 il progetto è stato esaminato dal Comitato provinciale per l’ambiente, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e riportati nel rapporto redatto dal Servizio Valutazione ambientale. Durante la seduta sono stati affrontati in particolare i temi di seguito sintetizzati.
Il sito di progetto è ubicato nella zona industriale del Comune di Rovereto, denominata “Bine Longhe”, all’interno dello stabilimento della ditta Sandoz.
La ditta Sandoz produce principi attivi per l’industria farmaceutica, mediante processi di fermentazione, estrazione e sintesi. Il processo produttivo prevede l’utilizzo di composti organici volatili (COV) costituiti soprattutto da etil-acetato, butil-acetato ed acetone, nelle fasi di estrazione e sintesi dei prodotti, i quali vengono recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo dal reparto di recupero solventi, nell’ottica del miglior utilizzo delle materie prime. Il progetto in esame prevede l’immissione dei reflui non più recuperabili ai fini del processo produttivo nel focolare di un generatore di vapore, dando avvio ad un processo di co-combustione finalizzato all’autosmaltimento dei reflui con contestuale recupero energetico.
In sintesi, la realizzazione del progetto consente di ottenere contemporaneamente i seguenti obiettivi: il completamento della filiera di utilizzo e recupero dei COV all’interno dello stabilimento, una riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti ed una sensibile riduzione dell’impatto ambientale dello stabilimento Sandoz, in termini di produzione di rifiuti e traffico veicolare indotto, in quanto vengono ridotte le esigenze di trasporto su strada.
Per quanto concerne i vincoli urbanistici e quelli derivanti dai piani di settore, l’opera risulta compatibile con gli strumenti in vigore. In particolare, l’attività di autosmaltimento e di contestuale recupero termico di rifiuti pericolosi, descritta dal progetto in esame, è stata localizzata nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti con deliberazione della Giunta provinciale 5 settembre 2008, n. 2236, ai sensi degli artt. 66 e 67 bis del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.
Nell’ambito delle questioni ambientali rilevanti, l’istruttoria si è concentrata con particolare grado di approfondimento sul rispetto delle indicazioni del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), rilevando la sostanziale ottemperanza del progetto preliminare alle disposizioni stabilite dalla normativa citata e rinviando alla procedura di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per quanto riguarda gli aspetti tecnici di dettaglio connessi alla progettazione definitiva dell’intervento.
L’analisi dei fattori ambientali si è focalizzata in particolare sulla componente atmosfera e conseguentemente sui potenziali impatti ambientali connessi all’inquinamento atmosferico. Sotto tale profilo lo studio d’impatto ambientale è stato integrato durante l’istruttoria, secondo le richieste pervenute da servizi ed enti competenti. Tra le integrazioni depositate, oltre alle analisi chimiche eseguite su campioni prelevati dai serbatoi di raccolta dei reflui, si segnala la relazione denominata “Aspetti ambientali e tossicologici relativi alla localizzazione ed implementazione d’un impianto per il recupero termico di alcuni reflui liquidi costituiti da miscele d’acqua e solventi organici non clorurati”, redatta dal prof. Guido Perin del Centro I.D.E.A.S. dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. La documentazione è stata esaminata in particolare dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in ragione delle specifiche rispettive competenze, che hanno espresso parere favorevole al progetto.
In merito alle emissioni in atmosfera il Settore Gestione ambientale dell’APPA ha verificato che la proposta di introdurre in camera di combustione di uno dei generatori di vapore esistenti, assieme al combustibile principale gas metano, una quota di reflui liquidi costituiti da miscele in acqua di solventi non clorurati (non più recuperabili) non comporta significative variazioni rispetto alle emissioni di inquinanti già prodotte utilizzando il combustibile. Ciò in considerazione della quantità e tipologia del refluo, nonché delle modalità di combustione indotte dalle modifiche al bruciatore e governate dai sistemi di controllo asserviti all’impianto, che regolano con continuità l’eccesso d’aria, garantiscono temperature al focolare superiori a 950°C e interrompono o limitano la portata del refluo in caso di superamento di valori prefissati.
Il processo di combustione sempre assistito da una fiamma principale a metano, che rimane prevalente, ed i sistemi di controllo applicati garantiscono il corretto esercizio dell’impianto senza modificarne in modo significativo il funzionamento rispetto all’impiego del solo combustibile fossile tradizionale.
Tenuto conto del contenuto relativo di carbonio nei reflui, a seguito della loro combustione si stima un aumento locale delle emissioni di anidride carbonica pari a 670 t/anno. Si evidenzia peraltro che tale contributo addizionale, che sarebbe comunque emesso se il refluo venisse incenerito, verrebbe compensato, a livello locale e su scala globale, dalle mancate emissioni dovute al trasporto dei reflui su gomma fino al luogo di smaltimento.
Per quanto riguarda l’eventuale produzione di ossidi di azoto, si sottolinea che la maggior parte dei reflui che si prevede di smaltire non contengono composti organici azotati o li contengono solo in tracce. Si esclude inoltre l’emissione di diossine, sia per assenza di diossine nei rifiuti, sia in relazione all’impossibilità di neo-formazione, essendo assenti precursori organici ed alogenati. Inoltre le caratteristiche di combustione (temperatura, turbolenza, assenza di particolato, eccesso di ossigeno) sono tali da escludere ogni possibilità di presenza di diossine al camino.
La relazione expertise I.D.E.A.S. del prof. Perin, che conferma gli aspetti tecnici già sostenuti nella relazione iniziale in ordine ai rischi igienico-sanitari ed ambientali legati al processo di co-combustione, dedica ampio spazio alla modellistica dispersiva, con particolare riguardo alla valutazione della sopraelevazione virtuale del pennacchio e della ricaduta al suolo degli inquinanti in esso contenuti, dimostrando che, anche in caso di ridotta efficienza del sistema di combustione ed in condizioni di ridotta diffusività, le concentrazioni che possono raggiungere il suolo si riducono di migliaia di volte rispetto al punto di emissione, con modifiche insignificanti sulla qualità dell’aria.
Nel corso dell’istruttoria sono stati inoltre esaminati gli aspetti inerenti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi, di cui al d.P.R. n. 37/1998, e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, di cui al decreto legislativo n. 334/1999. Preso atto che, come specificato dalla ditta Sandoz nelle integrazioni allo studio d’impatto ambientale, le modifiche previste non costituiscono aggravio di rischio ai sensi del d.m. 9 agosto 2000, il Servizio Antincendi e protezione civile ha richiamato gli adempimenti a cui è soggetto lo stabilimento Sandoz ai sensi della normativa citata.
Dopo attento esame, alla luce delle questioni ambientali sopra esposte e degli elaborati progettuali, dei pareri dei Servizi provinciali e delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell’istruttoria, il Comitato provinciale per l’ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni nel verbale di deliberazione n. 21/2009 di data 10 dicembre 2009, ritenendo il progetto denominato “Impianto di recupero mediante processo di co-combustione nello stabilimento Sandoz”, nel Comune di Rovereto, globalmente compatibile con le finalità della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, a condizione che siano osservate le prescrizioni proposte.
Considerato l’ampio e articolato dibattito pubblico generato dal progetto, e i timori manifestati dalla cittadinanza soprattutto riguardo ai potenziali effetti indotti sulla qualità dell’aria, il Comitato ha ritenuto opportuno proporre alla Giunta provinciale di incaricare l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di svolgere appositi controlli sullo stabilimento Sandoz, relativamente alle emissioni considerate dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché di effettuare una campagna periodica di monitoraggio sulla qualità dell’aria nella zona industriale di Rovereto, d’intesa con l’Amministrazione comunale, a titolo di informazione circa la salubrità dell’aria.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- UDITA la relazione;
- VISTO il progetto e lo studio di impatto ambientale relativo all’intervento in oggetto, del cui deposito è stato dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige di data 14 novembre 2008, nonché le sue integrazioni pervenute;
- PRESO ATTO del contenuto del rapporto istruttorio redatto dal Servizio Valutazione ambientale, depositato presso la segreteria del Comitato provinciale per l’ambiente in data 4 dicembre 2009;
- VISTI i pareri richiesti ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 ai Servizi provinciali e alle altre Amministrazioni pubbliche interessate;
- PRESO ATTO delle osservazioni scritte pervenute ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;
- VISTO il verbale di deliberazione n. 21/2009 di data 10 dicembre 2009 del Comitato provinciale per l’ambiente, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- CONSIDERATO che l’opera risulta complessivamente compatibile con le finalità previste dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;
- VISTA la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.;
- VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- VISTO l’art. 11, comma 4, del d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.;
- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a
1) di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che la fase istruttoria si è protratta oltre i termini normativamente prescritti;
2) di esprimere, per le ragioni in premessa illustrate, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato “Impianto di recupero mediante processo di co-combustione nello stabilimento Sandoz”, nel Comune di Rovereto, proposto dalla ditta Sandoz Industrial Products S.p.A., in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l’ambiente nel verbale di deliberazione n. 21/2009 di data 10 dicembre 2009, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 2) all’ottemperanza della seguente prescrizione:
1. [Settore Gestione ambientale dell’APPA] – la successiva progettazione esecutiva da sottoporre al procedimento di autorizzazione integrata ambientale, in relazione agli approfondimenti degli aspetti tecnici di dettaglio relativi alle soluzioni impiantistiche adottate, dovrà precisare i sistemi di controllo e monitoraggio descritti nello studio di impatto ambientale. Gli esiti dell’attività di controllo e monitoraggio dovranno essere comunicati annualmente – oltre che ai soggetti individuati dai provvedimenti autorizzatori – anche al Comune di Rovereto che provvederà a darne idonea informazione alla cittadinanza;
4) di indicare al proponente le seguenti disposizioni normative:
1. [Servizio Antincendi e protezione civile] – in applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 37/1998) e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (d.lgs. n. 334/1999), dovranno essere attivate le seguenti procedure:
1) richiesta parere di conformità ai sensi del d.P.R. n. 37/1998;
2) aggiornamento della notifica ed eventualmente del rapporto di sicurezza di cui al d.lgs. n. 334/1999;
5) di incaricare l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di eseguire, due volte all’anno, controlli puntuali a carattere ispettivo sugli effetti ambientali derivanti dall’attività dello stabilimento Sandoz, in relazione a tutti gli aspetti considerati nell’autorizzazione integrata ambientale, ed inoltre di effettuare, d’intesa con il Comune di Rovereto, una campagna periodica di monitoraggio della qualità dell’aria nella zona industriale di Rovereto, con frequenza triennale, volta a definire l’evoluzione della situazione e ad informare la cittadinanza sui relativi esiti;
6) di stabilire che dovranno essere osservate le misure di mitigazione contenute nello studio d’impatto ambientale;
7) di stabilire, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, che l’efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata quinquennale;
8) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla ditta Sandoz Industrial Products S.p.A., proponente dell’opera, ed inoltre ai Servizi provinciali e alle Amministrazioni coinvolte nell’istruttoria;
9) di demandare, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, alle strutture provinciali espressamente individuate, in collegamento con i rispettivi Dipartimenti, la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, tenendone specifica evidenza;
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 1034/1971;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del d.P.R. n. 1199/1971.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Il giorno 30 Dicembre 2009 ad ore 10:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il relatore comunica,
In data 29 ottobre 2008 è stato depositato presso l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – Unità Organizzativa per la valutazione di impatto ambientale (ora Ufficio per le valutazioni ambientali del Servizio Valutazione ambientale) – il progetto preliminare denominato “Impianto di recupero mediante processo di co-combustione nello stabilimento Sandoz”, nel Comune di Rovereto, proposto dalla ditta Sandoz Industrial Products S.p.A., con il relativo studio di impatto ambientale.
In data 14 novembre 2008 è stato pubblicato l’avviso dell’avvenuto deposito del progetto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dando inizio alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.
Il progetto appartiene alla tipologia 11.b) VI della tabella allegata al regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 28/1988 ed è soggetto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.
Il Servizio Valutazione ambientale ha condotto l’istruttoria ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e dell’art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, inviando richiesta di pareri alle strutture provinciali ed alle Amministrazioni pubbliche competenti per materia.
L’impianto di produzione industriale della ditta Sandoz rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 86/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), ai sensi del quale è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale con provvedimento del Dirigente del Settore tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di data 27 dicembre 2005 prot. n. 2300/05, successivamente aggiornata con provvedimento di data 26 settembre 2006 prot. n. 1527/06. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, il nuovo progetto di recupero mediante processo di co-combustione è da ritenersi una modifica sostanziale dell’impianto industriale e pertanto soggetto a riesame della stessa autorizzazione integrata ambientale.
Nel caso di un progetto di massima, l’art. 15 bis del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante la disciplina di coordinamento tra la procedura di rilascio dell’AIA ed il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, dispone che l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata in coerenza con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale di pronuncia di compatibilità ambientale e che il termine per la conclusione dell’istruttoria è fissato in centoquaranta giorni, fatti salvi i periodi di sospensione per motivate esigenze istruttorie.
Nel rapporto istruttorio si precisa che, per quanto riguarda la pubblicità e la partecipazione pubblica, sono state osservate le disposizioni stabilite dalla l.p. n. 28/1988, curando i relativi adempimenti alle sole finalità del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, in quanto la domanda di compatibilità ambientale non recava l’indicazione della necessità di coordinamento con la procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Durante l’istruttoria sono pervenute osservazioni scritte, ai sensi dell’art. 4 della l.p. n. 28/1988, formulate dall’associazione “PartecipAzione – cittadini di Rovereto” e da alcuni cittadini di Rovereto, anche in occasione e a seguito dell’assemblea pubblica tenutasi il 19 gennaio 2009 presso la sala della Filarmonica di Rovereto. Le osservazioni sono state attentamente analizzate alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, come illustrato nel capitolo 5.2 del rapporto istruttorio, al quale si rinvia per un’ampia e approfondita disamina delle osservazioni stesse e delle relative controdeduzioni.
L’istruttoria è stata sospesa in data 1 gennaio 2009, fino al 29 aprile 2009, per richiesta di integrazioni da parte delle strutture interessate. A causa della complessità delle indagini istruttorie, tenuto anche conto dell’intenso dibattito pubblico sviluppatosi intorno al progetto, e considerata la necessità di acquisire i pareri sulle integrazioni progettuali, pervenuti in ritardo, l’istruttoria si è conclusa oltre i termini normativamente previsti.
A chiusura dell’istruttoria, in data 4 dicembre 2009 è stato depositato alla segreteria del Comitato provinciale per l’ambiente il rapporto istruttorio, corredato dalla relativa documentazione. Nelle conclusioni del rapporto istruttorio si propone al Comitato provinciale per l’ambiente di esprimere parere positivo di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto delle mitigazioni contenute nello studio d’impatto ambientale e della prescrizione emersa dall’istruttoria.
In data 10 dicembre 2009 il progetto è stato esaminato dal Comitato provinciale per l’ambiente, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e riportati nel rapporto redatto dal Servizio Valutazione ambientale. Durante la seduta sono stati affrontati in particolare i temi di seguito sintetizzati.
Il sito di progetto è ubicato nella zona industriale del Comune di Rovereto, denominata “Bine Longhe”, all’interno dello stabilimento della ditta Sandoz.
La ditta Sandoz produce principi attivi per l’industria farmaceutica, mediante processi di fermentazione, estrazione e sintesi. Il processo produttivo prevede l’utilizzo di composti organici volatili (COV) costituiti soprattutto da etil-acetato, butil-acetato ed acetone, nelle fasi di estrazione e sintesi dei prodotti, i quali vengono recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo dal reparto di recupero solventi, nell’ottica del miglior utilizzo delle materie prime. Il progetto in esame prevede l’immissione dei reflui non più recuperabili ai fini del processo produttivo nel focolare di un generatore di vapore, dando avvio ad un processo di co-combustione finalizzato all’autosmaltimento dei reflui con contestuale recupero energetico.
In sintesi, la realizzazione del progetto consente di ottenere contemporaneamente i seguenti obiettivi: il completamento della filiera di utilizzo e recupero dei COV all’interno dello stabilimento, una riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti ed una sensibile riduzione dell’impatto ambientale dello stabilimento Sandoz, in termini di produzione di rifiuti e traffico veicolare indotto, in quanto vengono ridotte le esigenze di trasporto su strada.
Per quanto concerne i vincoli urbanistici e quelli derivanti dai piani di settore, l’opera risulta compatibile con gli strumenti in vigore. In particolare, l’attività di autosmaltimento e di contestuale recupero termico di rifiuti pericolosi, descritta dal progetto in esame, è stata localizzata nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti con deliberazione della Giunta provinciale 5 settembre 2008, n. 2236, ai sensi degli artt. 66 e 67 bis del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.
Nell’ambito delle questioni ambientali rilevanti, l’istruttoria si è concentrata con particolare grado di approfondimento sul rispetto delle indicazioni del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), rilevando la sostanziale ottemperanza del progetto preliminare alle disposizioni stabilite dalla normativa citata e rinviando alla procedura di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per quanto riguarda gli aspetti tecnici di dettaglio connessi alla progettazione definitiva dell’intervento.
L’analisi dei fattori ambientali si è focalizzata in particolare sulla componente atmosfera e conseguentemente sui potenziali impatti ambientali connessi all’inquinamento atmosferico. Sotto tale profilo lo studio d’impatto ambientale è stato integrato durante l’istruttoria, secondo le richieste pervenute da servizi ed enti competenti. Tra le integrazioni depositate, oltre alle analisi chimiche eseguite su campioni prelevati dai serbatoi di raccolta dei reflui, si segnala la relazione denominata “Aspetti ambientali e tossicologici relativi alla localizzazione ed implementazione d’un impianto per il recupero termico di alcuni reflui liquidi costituiti da miscele d’acqua e solventi organici non clorurati”, redatta dal prof. Guido Perin del Centro I.D.E.A.S. dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. La documentazione è stata esaminata in particolare dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in ragione delle specifiche rispettive competenze, che hanno espresso parere favorevole al progetto.
In merito alle emissioni in atmosfera il Settore Gestione ambientale dell’APPA ha verificato che la proposta di introdurre in camera di combustione di uno dei generatori di vapore esistenti, assieme al combustibile principale gas metano, una quota di reflui liquidi costituiti da miscele in acqua di solventi non clorurati (non più recuperabili) non comporta significative variazioni rispetto alle emissioni di inquinanti già prodotte utilizzando il combustibile. Ciò in considerazione della quantità e tipologia del refluo, nonché delle modalità di combustione indotte dalle modifiche al bruciatore e governate dai sistemi di controllo asserviti all’impianto, che regolano con continuità l’eccesso d’aria, garantiscono temperature al focolare superiori a 950°C e interrompono o limitano la portata del refluo in caso di superamento di valori prefissati.
Il processo di combustione sempre assistito da una fiamma principale a metano, che rimane prevalente, ed i sistemi di controllo applicati garantiscono il corretto esercizio dell’impianto senza modificarne in modo significativo il funzionamento rispetto all’impiego del solo combustibile fossile tradizionale.
Tenuto conto del contenuto relativo di carbonio nei reflui, a seguito della loro combustione si stima un aumento locale delle emissioni di anidride carbonica pari a 670 t/anno. Si evidenzia peraltro che tale contributo addizionale, che sarebbe comunque emesso se il refluo venisse incenerito, verrebbe compensato, a livello locale e su scala globale, dalle mancate emissioni dovute al trasporto dei reflui su gomma fino al luogo di smaltimento.
Per quanto riguarda l’eventuale produzione di ossidi di azoto, si sottolinea che la maggior parte dei reflui che si prevede di smaltire non contengono composti organici azotati o li contengono solo in tracce. Si esclude inoltre l’emissione di diossine, sia per assenza di diossine nei rifiuti, sia in relazione all’impossibilità di neo-formazione, essendo assenti precursori organici ed alogenati. Inoltre le caratteristiche di combustione (temperatura, turbolenza, assenza di particolato, eccesso di ossigeno) sono tali da escludere ogni possibilità di presenza di diossine al camino.
La relazione expertise I.D.E.A.S. del prof. Perin, che conferma gli aspetti tecnici già sostenuti nella relazione iniziale in ordine ai rischi igienico-sanitari ed ambientali legati al processo di co-combustione, dedica ampio spazio alla modellistica dispersiva, con particolare riguardo alla valutazione della sopraelevazione virtuale del pennacchio e della ricaduta al suolo degli inquinanti in esso contenuti, dimostrando che, anche in caso di ridotta efficienza del sistema di combustione ed in condizioni di ridotta diffusività, le concentrazioni che possono raggiungere il suolo si riducono di migliaia di volte rispetto al punto di emissione, con modifiche insignificanti sulla qualità dell’aria.
Nel corso dell’istruttoria sono stati inoltre esaminati gli aspetti inerenti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi, di cui al d.P.R. n. 37/1998, e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, di cui al decreto legislativo n. 334/1999. Preso atto che, come specificato dalla ditta Sandoz nelle integrazioni allo studio d’impatto ambientale, le modifiche previste non costituiscono aggravio di rischio ai sensi del d.m. 9 agosto 2000, il Servizio Antincendi e protezione civile ha richiamato gli adempimenti a cui è soggetto lo stabilimento Sandoz ai sensi della normativa citata.
Dopo attento esame, alla luce delle questioni ambientali sopra esposte e degli elaborati progettuali, dei pareri dei Servizi provinciali e delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell’istruttoria, il Comitato provinciale per l’ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni nel verbale di deliberazione n. 21/2009 di data 10 dicembre 2009, ritenendo il progetto denominato “Impianto di recupero mediante processo di co-combustione nello stabilimento Sandoz”, nel Comune di Rovereto, globalmente compatibile con le finalità della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, a condizione che siano osservate le prescrizioni proposte.
Considerato l’ampio e articolato dibattito pubblico generato dal progetto, e i timori manifestati dalla cittadinanza soprattutto riguardo ai potenziali effetti indotti sulla qualità dell’aria, il Comitato ha ritenuto opportuno proporre alla Giunta provinciale di incaricare l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di svolgere appositi controlli sullo stabilimento Sandoz, relativamente alle emissioni considerate dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché di effettuare una campagna periodica di monitoraggio sulla qualità dell’aria nella zona industriale di Rovereto, d’intesa con l’Amministrazione comunale, a titolo di informazione circa la salubrità dell’aria.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- UDITA la relazione;
- VISTO il progetto e lo studio di impatto ambientale relativo all’intervento in oggetto, del cui deposito è stato dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige di data 14 novembre 2008, nonché le sue integrazioni pervenute;
- PRESO ATTO del contenuto del rapporto istruttorio redatto dal Servizio Valutazione ambientale, depositato presso la segreteria del Comitato provinciale per l’ambiente in data 4 dicembre 2009;
- VISTI i pareri richiesti ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 ai Servizi provinciali e alle altre Amministrazioni pubbliche interessate;
- PRESO ATTO delle osservazioni scritte pervenute ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;
- VISTO il verbale di deliberazione n. 21/2009 di data 10 dicembre 2009 del Comitato provinciale per l’ambiente, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- CONSIDERATO che l’opera risulta complessivamente compatibile con le finalità previste dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;
- VISTA la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.;
- VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- VISTO l’art. 11, comma 4, del d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.;
- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a
1) di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che la fase istruttoria si è protratta oltre i termini normativamente prescritti;
2) di esprimere, per le ragioni in premessa illustrate, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato “Impianto di recupero mediante processo di co-combustione nello stabilimento Sandoz”, nel Comune di Rovereto, proposto dalla ditta Sandoz Industrial Products S.p.A., in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l’ambiente nel verbale di deliberazione n. 21/2009 di data 10 dicembre 2009, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 2) all’ottemperanza della seguente prescrizione:
1. [Settore Gestione ambientale dell’APPA] – la successiva progettazione esecutiva da sottoporre al procedimento di autorizzazione integrata ambientale, in relazione agli approfondimenti degli aspetti tecnici di dettaglio relativi alle soluzioni impiantistiche adottate, dovrà precisare i sistemi di controllo e monitoraggio descritti nello studio di impatto ambientale. Gli esiti dell’attività di controllo e monitoraggio dovranno essere comunicati annualmente – oltre che ai soggetti individuati dai provvedimenti autorizzatori – anche al Comune di Rovereto che provvederà a darne idonea informazione alla cittadinanza;
4) di indicare al proponente le seguenti disposizioni normative:
1. [Servizio Antincendi e protezione civile] – in applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 37/1998) e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (d.lgs. n. 334/1999), dovranno essere attivate le seguenti procedure:
1) richiesta parere di conformità ai sensi del d.P.R. n. 37/1998;
2) aggiornamento della notifica ed eventualmente del rapporto di sicurezza di cui al d.lgs. n. 334/1999;
5) di incaricare l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di eseguire, due volte all’anno, controlli puntuali a carattere ispettivo sugli effetti ambientali derivanti dall’attività dello stabilimento Sandoz, in relazione a tutti gli aspetti considerati nell’autorizzazione integrata ambientale, ed inoltre di effettuare, d’intesa con il Comune di Rovereto, una campagna periodica di monitoraggio della qualità dell’aria nella zona industriale di Rovereto, con frequenza triennale, volta a definire l’evoluzione della situazione e ad informare la cittadinanza sui relativi esiti;
6) di stabilire che dovranno essere osservate le misure di mitigazione contenute nello studio d’impatto ambientale;
7) di stabilire, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, che l’efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata quinquennale;
8) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla ditta Sandoz Industrial Products S.p.A., proponente dell’opera, ed inoltre ai Servizi provinciali e alle Amministrazioni coinvolte nell’istruttoria;
9) di demandare, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, alle strutture provinciali espressamente individuate, in collegamento con i rispettivi Dipartimenti, la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, tenendone specifica evidenza;
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 1034/1971;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del d.P.R. n. 1199/1971.
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